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Data: 14/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Secondo gli Ermellini, è del tutto irrilevante "ai fini della sussistenza del delitto de quo, la circostanza che l'imputato fosse autorizzato ad esercitare attività professionale privata extramuraria in due ambulatori, uno dei quali sito nel territorio […], tenuto conto che tale 'licenza' non lo esimeva affatto dall'assicurare sempre l'interesse della Pubblica Amministrazione dalla quale dipendeva". "La prospettata attenuazione dell'obbligo di 'fedeltà' e di 'non concorrenza' – ha aggiunto la Corte – non può essere infatti paradossalmente dilatata sino a comprendere l'intenzionale e provocato sviamento dei pazienti (in violazione dell'obbligo di astensione), i quali invece, in un auspicabile e nella specie non realizzato quadro di ricercata liceità, dovevano essere 'inviati' in uno dei vicini Presidi ospedalieri, dotati appunto dello strumento ritenuto dal Dr. […] funzionale per il completamento dell'intervento diagnostico – terapeutico di competenza". |
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