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Data: 14/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Secondo gli Ermellini, � del tutto irrilevante "ai fini della sussistenza del delitto de quo, la circostanza che l'imputato fosse autorizzato ad esercitare attivit� professionale privata extramuraria in due ambulatori, uno dei quali sito nel territorio [�], tenuto conto che tale 'licenza' non lo esimeva affatto dall'assicurare sempre l'interesse della Pubblica Amministrazione dalla quale dipendeva". "La prospettata attenuazione dell'obbligo di 'fedelt�' e di 'non concorrenza' � ha aggiunto la Corte � non pu� essere infatti paradossalmente dilatata sino a comprendere l'intenzionale e provocato sviamento dei pazienti (in violazione dell'obbligo di astensione), i quali invece, in un auspicabile e nella specie non realizzato quadro di ricercata liceit�, dovevano essere 'inviati' in uno dei vicini Presidi ospedalieri, dotati appunto dello strumento ritenuto dal Dr. [�] funzionale per il completamento dell'intervento diagnostico � terapeutico di competenza". |
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