Data: 18/07/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Tanto premesso, il Giudice osserva, altresì, che il provvedimento impugnato costituisce l'esito di un procedimento avviato con domanda amministrativa dell'ottobre 1975, già nel vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed è stato emesso dall'Amministrazione in data 21 aprile 1977, cioè nella vigenza di detto testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Quindi, nessun accoglimento può trovare la censura, sottoposta dal ricorrente, circa l'illegittima applicazione, nel caso oggetto della controversia, della decadenza comminata dall'articolo 169 del detto decreto legislativo. Dunque, il Giudice stesso deve far riferimento, per dirimere la soggetta controversia, a quanto da esso previsto, ed il diniego di pensione privilegiata tabellare opposto dal Ministero della difesa al S.M. in ragione del decorso termine di decadenza per la proposizione della domanda e la constatazione della dipendenza dal servizio delle infermità posta a base della domanda stessa deve esser confermato. Il Giudice osserva, infatti, che l'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone che “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”. Il contesto normativo così delineato contiene, dunque, il principio in base al quale il procedimento volto ad ottenere la pensione privilegiata sia attivabile esclusivamente a domanda dell'interessato e soggiaccia al termine di decadenza quinquennale del ridetto articolo 169. Nelle norme richiamate non vi è alcun riferimento, né alcuno spazio interpretativo, che possa indurre a ritenere sussistente un obbligo d'avvio d'ufficio, incombente sull'Amministrazione militare, come pure il S.M. ha sotteso nel ricorso e ribadito nella memoria depositata il 28 settembre 2007. La sola deroga al principio dell'avvio a domanda deve essere individuata - nel caso della pensione privilegiata di riversibilità - dalla previsione del comma quarto dell'articolo 184, il quale si riferisce esclusivamente ad ipotesi di morte violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, che è evenienza non verificata nel caso che ha riguardato l'ex militare S.M., il quale - peraltro - ha chiesto la pensione privilegiata tabellare diretta..... Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Campania, Sentenza 13.6.2008 n. 467
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