Data: 12/07/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
La legge finanziaria per l'anno 2008 � intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata. Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni pi� recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attivit� non altamente qualificate. Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimit�, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato. Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'art. 7, del decretolegislativo n. 165 del 2001 [1] dal decreto-legge n. 223 del 2006[2], convertito dalla legge n. 248 del 2006 [3], e quelle apportate all'art. 36 del medesimo decreto [4], dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalit� loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili. Ci� comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. Peraltro rimane ferma la necessit� che l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessit� di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione delle attivit� dell'amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non pu� ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attivit� avviata, in quanto la sua durata � predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell'attivit�. Altres� non � configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione..... Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 11.3.2008 n. 2
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