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Data: 16/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi "Invece – prosegue la Corte -, la contestazione dell'omesso pagamento dell'imposta comunale sull'attività di impresa non trova riscontro in una analoga fattispecie criminosa dell'ordinamento italiano. Anche ammettendo che tale imposta possa corrispondere alla imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall'ordinamento tributario italiano, per le varie condotte relative al mancato pagamento di essa non sono contemplate ipotesi di reato ma solo violazioni amministrative". La Corte ha poi aggiunto che "la previsione secondo cui al MAE deve essere allegata una 'relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica' (art. 6 comma 4, lett. a, della legge n. 69 del 2005) non va intesa in senso formalistico, come sarebbe se si ritenesse imprescindibile l'allegazione al MAE di un atto così denominato, ma nel senso che nella documentazione trasmessa dall'autorità dello Stato emittente siano indicati gli elementi che tale norma richiede ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna, che ben possono essere contenuti in qualsiasi atto proveniente da tale autorità". |
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