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Data: 25/12/2002 - Autore: Roberto Cataldi Il divieto di licenziamento così come previsto dall'art. 2 della legge 1204/71 opera in relazione allo stato oggettivo di gravidanza. Ne discende che il licenziamento intimato nonostante tale divieto (che come noto deve ritenersi nullo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale 61/91) comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sent. 16189/2002) precisando che tale pagamento è dovuto anche in mancanza di una tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice.
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