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Data: 17/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, la mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili, non è sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati". Lo ha stabilito la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18640/2008) che ha precisato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontrattuali accertati" se "lascia naturalmente salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stai fatti oggetto di distribuzione ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti". Sulla scorta di tali premesse, la Corte ha precisato che, detto principio "non risulta infirmato od inapplicabile per effetto ed in conseguenza della 'mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili'". E ancora "tale principio, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, deve essere confermato anche per l'ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati atteso che per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale comunque i ricavi conseguiti da operazioni 'in nero' non risultano né accantonati né reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci" e che, nel caso di specie, "il risultato 'pur sempre negativo' del bilancio, riscontrato nel caso dal giudice di merito […], non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci in quanto tali (uti soci), quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita". |
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