Data: 26/08/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 19367/2008) ha stabilito che non si applica ai giudizi in materia tributaria, la disciplina dell'equa riparazione 'per mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 p. 1 della CEDU', quale introdotta dagli artt. 2 e ss. della L. 89/01. Ha infatti osservato la Corte che "la Corte dei Diritti dell'Uomo, dopo aver premesso che la nozione di controversia in materia civile e di controversia in materia penale (in relazione e nei limiti delle quali � tutelato dall'art. 6 p. 1 CEDU il diritto alla ragionevole durata del processo) va determinata 'in modo autonomo' da essa Corte, poich� qualsiasi altra soluzione rischierebbe di portare a risultati incompatibili con l'oggetto e la portata della Convenzione [�], ha gi� avuto a tal fine occasione di escludere che rientrino nella sfera di applicazione della Convenzione le controversie relative ad obbligazioni � pur di natura patrimoniale � che 'risultino da una legislazione fiscale' ed attengano, invece che a diritti di natura civile, a doveri civici imposti in una societ� democratica [�]".
Conseguentemente, ha precisato la Corte che "l'equa riparazione prevista dalla legge nazionale per le violazioni dell'art. 6 p. 1 CEDU non � riferibile alla eventuale eccessiva protrazione della durata delle controversie, involgenti la potest� positiva dello Stato, che dal quadro di tutela della norma comunitaria restano [�] escluse".
La Corte, sul punto, ha infine osservato che "non � sostenibile [�] che siffatta conclusione sia contraddetta della previsione dell'art. 3 della legge 89/01, che include, tra i soggetti legittimati passivi rispetto all'azione di riparazione, anche il Ministero delle Finanze quando si tratti di procedimenti tributari. Detta ultima disposizione � che per la sua natura di norma processuale attinente alle forme di esercizio del diritto non potrebbe immutare ed ampliare i contenuti della tutela, quale definita e circoscritta dalla normativa di portata sostanziale di cui al precedente art. 2 della stessa legge � va infatti letta in modo assolutamente coerente con il complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della sua riferibilit� a quelle (e soltanto a quelle) controversie di competenza del giudice tributario, che siano riferibili: A) alla materia civile, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investano la determinazione del tributo ma solo aspetti a questa consequenziali, come, esemplificando, nel caso del giudizio di ottemperanza ad un giudicato del giudice tributario ex art. 70 D.Leg. 546/92 od in quello [�] del giudizio vertente sull'individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza; B) alla materia penale, intesa quest'ultima � secondo la 'nozione autonoma' elaborata anche per tal profilo dalla giurisprudenza della CEDU, di cui il giudice nazionale deve tenere conto � come comprensiva anche delle controversie relative alla applicazione di sanzioni tributarie, ove queste siano commutabili in misure detentive ovvero siano, per la loro 'gravit�', assimilabili sul piano della afflittivit� ad una sanzione penale".
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