Data: 12/08/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Si verifica la morte di un operaio dovuta a shock traumatico ipovolemico da grave trauma cranio-encefalico, verificatasi a seguito di una caduta mentre effettuava dei lavori di demolizione sopra una scala a circa sei metri di altezza; viene accertata la colpa del committente, consistita genericamente in negligenza, imperizia e imprudenza e, specificatamente, perché lo stesso, ometteva di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 6, comma 2, D.Lgs. 494/96). La Procura della Repubblica chiede il rinvio a giudizio per i reati ex artt. 6, comma 2, e 20, lett. a) D.Lgs. 494/96 e 589 c.p; il GUP pronuncia, nei confronti del committente, declaratoria di "non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato", ritenendo che, in applicazione dell'art. 6 D. Lgs. 494/1996, si deve escludere la responsabilità dell'imputato, per aver questi conferito al titolare di una impresa edile l'incarico di eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di sua proprietà. Il GUP ha ritenuto, in particolare, che la posizione di garanzia del committente, relativamente ai lavori eseguiti per suo conto, fosse venuta meno nel momento in cui, per l'esecuzione di tali lavori, aveva conferito l'appalto ad una entità dotata di una propria organizzazione di lavoro - quale l'impresa in argomento- e nominato un responsabile dei lavori. La sentenza viene impugnata sia dall'accusa che dall'imputato. LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE. La Corte ricorda come questa ultima abbia già avuto modo di affermare che il committente costituisce il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. Sez. III, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) ed, altresì, come sia consolidato il principio secondo il quale "il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro" (Cass. Sez. III, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. IV, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatari). Dopo un sommario esame della normativa in esame, la Corte di Cassazione evidenzia come il legislatore, nell'intento di assicurare la sicurezza nei cantieri, ha imposto una serie di obblighi specifici a carico del committente e, a prescindere dalla natura -imprenditoriale o meno, del soggetto appaltatore- lo ha gravato della verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli arti. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. 494/96, ossia di controllare che sia redatto il piano di sicurezza e di coordinamento e che le imprese esecutrici applichino le previsioni del suddetto piano: solo in presenza di una valida ed efficace nomina di un responsabile dei lavori, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa citata, può verificarsi l'esenzione del committente dalla responsabilità su di esso incombente per trasferimento degli obblighi sul delegato responsabile dei lavori. La Corte riafferma il ruolo fondamentale del committente: egli risulta esonerato dalle responsabilità soltanto se nomina un responsabile dei lavori con una delega vera e propria, affidandogli poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, e delineando con precisione la sfera di competenza. L 'interpretazione del Gup secondo cui la normativa in materia di sicurezza non va estesa agli interventi edilizi commissionati da privati non imprenditori viene quindi respinta: secondo la Suprema Corte infatti, il committente è il soggetto per conto del quale l'opera è realizzata, e gli obblighi anti-infortuni scattano per tutti, per chi è titolare di rapporti di lavoro così come per chi è un semplice cittadino. Dott. Valter Marchetti - LaPrevidenza.it
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