Data: 11/08/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Legislatore, attraverso il nuovo art. 32 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 , fa retromarcia in ordine alle disposizioni che erano previste al comma 12 dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, eliminando conseguentemente l'obbligo per artisti e professionisti di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ove convogliare le somme percepite nel'esercizio della propria attività o professione e dal quale eventualmente prelevare importi per l'effettuazioni dei pagamenti . Il Decreto Legge n.112 ha soppresso, altresì, le disposizioni dell'art. 12-bis della citata legge 248 del 2006, di tal che sono venuti meno i limiti progressivi negli anni per l'incasso di importi in contanti a partire da 1.000 euro per giungere, prima dell'avvenuta abrogazione, al limite di 100 euro. Si riporta il testo integrale dell'art.32. Art. 32 - Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»; b) l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate. Dott. Valter Marchetti, LaPrevidenza.it
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