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Data: 26/07/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it L'iscrizione ai Conservatori è stata sempre considerata dall'Istituto alla stregua dell'iscrizione ad istituti che rilasciano diplomi equiparati a quelli delle scuole medie superiori e, quindi, è stata sempre riconosciuta ai figli superstiti il diritto e/o la proroga alla pensione di reversibilità fino al compimento del 21° anno di età e non oltre. Per quanto concerne la valenza dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie, dai Conservatori e dagli Istituti musicali è, però, intervenuto l'articolo 6, comma 3 bis), lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268, il quale ha disposto che i diplomi accademici rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori sono equiparati ai titoli universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi. Ai fini di una corretta interpretazione della modifica normativa appena enunciata è stato posto specifico quesito al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per sapere se gli studenti dei Conservatori e degli istituti musicali potessero essere equiparati agli studenti universitari ai fini del diritto alla pensione ai superstiti. Il predetto Dicastero, richiamando la legge n. 508 del 1999 di riforma delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademia nazionale di danza, conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati nonché il regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha precisato quanto segue. “L'articolo 3 del citato Regolamento prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master. “I diplomi accademici di primo livello, come i diplomi del previgente ordinamento consentono, tra l'altro, come viene richiamato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2002, n., 212, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 268, l'accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master, sia in ambito AFAM che in quello universitario, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado” In tale contesto è stato altresì precisato che gli studenti che si iscrivono ai nuovi corsi di cui al D.P.R. n. 212 del 2005 hanno diritto alle stesse provvidenze destinate agli studenti universitari, tanto più che l'articolo 6 della legge n. 508 del 1999 ha previsto l'estensione agli studenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale delle disposizioni sul diritto agli studi universitari di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 che è stata recepita dall'articolo 15 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, tutt'ora vigente. In relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si precisa che l'iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, deve essere equiparata all'iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del diritto e/o proroga della pensione ai superstiti, rimanendo fermo che la qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea. Tutto ciò premesso, si interessano le Direzioni in indirizzo a riesaminare, le situazioni, rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 212 del 2005, decise in difformità all'avviso espresso dal Ministero competente. |
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