Data: 30/08/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14812/2008) ha stabilito il seguente principio di diritto "le violazioni di prescrizioni dettate per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore � responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c., incidendo esse sulla sostanza e stabilit� degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti".
In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che "la responsabilit� dell'appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall'art. 1669, c.c., nell'interesse generale alla solidit� ed utilit� delle costruzioni ed all'incolumit� personale dei cittadini, distingue l'ipotesi di gravi difetti di costruzioni comportanti l'evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilit� attuale dell'opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del c.c., pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilit� dell'opera" e che "tra questi ultimi difetti rientra anche l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell'attivit� edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli artt. 1, 1� co., e 3, 1� co., l. 2 febbraio 1974, n. 643 [�], la cui osservanza � assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all'ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l'integrit� degli abitanti e la conservazione e continuit� di uso degli immobili".
La Corte ha poi evidenziato che "l'obbligatoriet� dell'osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate, e loro non derogabilit�, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'applicazione, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessit� di conformare ad esse l'attivit� edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassate o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalit�, mettano a repentaglio la vita umana".
"Dal carattere assoluto di tale presunzione � prosegue la Corte � deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non pu� essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilit� di costruzione, giacch� egli non pu� n� sindacare le prescrizioni normative e n� sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti".
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