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Data: 18/08/2007 01:00:00 - Autore: Giuseppe Falanga Anche la Corte d'Appello di Milano dà ragione al lavoratore difeso dallo studio legale del SiAPoL (Sindacato Autonomo Polizia Locale) nella causa proposta contro il Comune di Milano (sez. Lavoro dott. Sbordone -n.505 R.G. 2007) che mirava al totale riconoscimento dei requisiti richiesti per la progressione di carriera dal profilo D1 a D2 di un Ufficiale di Polizia Locale. La memoria difensiva si è basata sul principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato annesso alla Direttiva 1999/70/CE ai sensi del quale: “ Per quanto riguarda le condizioni di impiego, il lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un lavoro a tempo determinato , a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale disposizione è stata anche oggetto di esame lo scorso 13 settembre 2007 da parte della Corte di giustizia europea che, affrontando un caso analogo da parte di una lavoratrice spagnola, ha chiarito la portata della nozione di “condizione di impiego”.Tali presupposti hanno consentito, quindi, di appurare che l'Amministrazione comunale di Milano ha negato la progressione economica D1-D2 in evidente contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'Accordo quadro, non ritenendo computabile nell'anzianità di servizio l'attività di servizio a tempo determinato , considerandola in maniera deteriore - sebbene identica nel contenuto e nelle modalità di espletamento- a quella prestata in forza di contratto a tempo indeterminato. La Corte ha ribadito, invece, che anche il lavoro svolto a tempo determinato, per lo stesso profilo professionale e nel medesimo Comparto deve essere computato quale anzianità di servizio per il riconoscimento dei requisiti necessari ad avanzamenti di carriera. Giuseppe Falanga-Relazioni esterne Si.A.Po.L. |
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