Data: 01/09/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
E' legittimo l'accertamento induttivo sui conti correnti bancari del contribuente anche se questo non � stato preventivamente interpellato. E' quanto deciso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 2026872008). In particolare, gli Ermellini, nella sentenza hanno precisato che "l'attivit� dell'amministrazione finanziaria, avendo natura amministrativa, non � retta dal principio del contraddittorio, s� che l'art. 51, secondo comma, n. 2, del precitato d.P.R., nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l'impresa con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una facolt� discrezionale e non un obbligo, con l'ulteriore conseguenza che il mancata esercizio di tale facolt� non trasforma in presunzione semplice la presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all'attivit� svolta dal contribuente, su cui grava perci� l'onere della prova contraria in sede contenziosa, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546" e che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, � legittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilit� del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l'obbligo dell'Ufficio della preventiva convocazione del contribuente".
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