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Data: 29/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Gli Ermellini hanno poi precisato che "a differenza di quanto avviene per, es., per quel che riguarda la diffamazione 'mediatica' (a mezzo stampa, radio, televisione, internet ecc.), nella quale la espressione, in quanto oggettivata, è, entro certi limiti, apprezzabile – per quel che attiene alla sua astratta portata diffamatoria – anche dal giudice di legittimità, nel caso di ingiuria, quel che deve essere accertato (e valutato) è in effetti il complessivo 'comportamento' dell'agente, comportamento che appunto si estrinseca in un contesto sociale storicamente definito, il quale è conoscibile solo dal giudice di merito". |
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