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Data: 30/07/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi "L'esercizio di tali funzioni – prosegue la Corte – include inoltre, a norma dell'art. 68, l. 23 dicembre 1999, n. 488, anche l'attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 (1° co.) relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall'ausiliare, che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 157, 5° e 6° co., c.d.s., disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento, consistono nel giorno e nell'ora dell'infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare nella quale è avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone. Riguardo a detta ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante, il verbale di accertamento dell'infrazione fa dunque piena prova, fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione amministrativa e l'onere del trasgressore di provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato regolarmente collocato in uno specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici, ai quali può ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi contenuti in un verbale di accertamento". |
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