Data: 23/08/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
L'attivit� di verifica in oggetto � stata nel tempo disciplinata da numerose leggi (n.381/70, n.382/70, n. 118/71) che avevano affidato ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, deliberanti all'epoca la concessione delle provvidenze economiche, l'onere di predisporre accertamenti finalizzati a verificare la permanenza dei requisiti (di carattere sanitario e reddituale) richiesti per il diritto ai relativi trattamenti, procedendo, in caso di accertamento negativo, alla revoca delle indennit� economiche risultanti non pi� dovute. Successivamente, le verifiche suddette vennero affidate alle USL (legge n.29/77), allora deputate all'attivit� di accertamento in materia. Con il trasferimento delle funzioni accertative alle Commissioni mediche presso il Ministero del Tesoro, l'attivit� di verifica venne disciplinata dalla legge n. 291/88 i cui criteri attuativi vennero definiti con i D.M. 20 luglio 1989 n. 293 e 3 gennaio 1992 n. 148 e confermati successivamente, con legge n. 295/90 e D.M. 5 agosto 1991 n.387 (art.3, 2�comma). Relativamente alle verifiche finalizzate ad accertare la permanenza del requisito reddituale, si citano il Decreto del Ministero dell'Interno 31 ottobre 1992 n. 553, la legge n. 537/93 e la legge n. 425/1996 che stabil� a carico del Ministero dell'Economia e Finanze, un piano straordinario di verifiche. Inoltre, con legge n.662/96, furono disposti controlli (tuttora vigenti) effettuati mediante autocertificazioni da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, a cura dei titolari di assegno di invalidit� parziale, di invalidit� totale nonch� dei titolari di indennit� di accompagnamento. Ulteriori piani di verifiche vennero poi decretati con leggi n. 449/97 e n. 448/98 e attuati entro il 31 dicembre 2000. Altri controlli afferenti a un piano di 70.000 verifiche, furono disposti infine, con legge n. 326/2003, per l'accertamento relativo alla permanenza dei requisiti sanitari. Con il trasferimento all'INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidit� civile, cecit� civile, sordomutismo, handicap e disabilit�, decretato dall'art. 10 della legge n. 248/2005 e attuato con il D.P.C.M. 30 marzo 2007, l'attivit� di verifica ordinaria e straordinaria relativa alla permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di pensioni, assegni e indennit�, � rientrata nelle competenze dell'Istituto. L'accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari viene attuato attraverso la Commissione Medica Superiore e le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali. ...
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