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Data: 21/08/2008 08:03:00 - Autore: Roberto Cataldi La vicenda del Tabaccaio che ha ucciso a colpi di fucile un ladro che aveva appena svaligiato il suo negozio, ha riaperto il dibattito sulla legittima difesa e sul porto d'armi. In una intervista a Sky Tg24, il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano ha dichiarato in proposito: 'Le leggi ci sono, sia in materia di detenzione di porto d'armi che in materia di legittima difesa. E' necessario che la legge sia applicata nel modo piu' coerente possibile'. 'Troppo spesso - continua Mantovano . criminali incalliti vengono rimessi in liberta' abbondantemente prima del tempo e persone oneste vengono imputate di gravissimi reati quando si sono difese. Bisognerebbe trovare un equilibrio, non soltanto sul piano legislativo ma soprattutto su quello applicativo'. Sul tema è intervenuto anche il Ministro La Russa che considerato troppo pesante l'accusa di omicidio volontario. Sarebbe stata più consona, secondo il ministro un'accusa per eccesso nella legittima difesa. Ricordiamo che la legittima difesa è un scriminante che esclude l'applicazione della pena sulla base di quanto prevede l'art. 52 del codice penale: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Tale norma è stato aggiunto, nel 2006, un secondo comma: "Nei casi previsti dall'articolo 614 [violazione di domicilio] , primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale» Al domicilio sono dunque equiparati anche i luoghi di esercizio di attività economiche. |
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