Data: 08/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'art. 841 Cod. Civ. attribuisce al proprietario la facoltà di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, a patto che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito o reso scomodo.
Sul punto è intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15796/02), precisando che "spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente".
Nella fattispecie, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente non fosse una misura idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio, specie perchè il cancello stesso si trovava in una posizione alquanto defilata e mancava di un impianto citofonico o di altro meccanismo di apertura a distanza.

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