Data: 08/09/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
Chi aiuta nei lavori di casa, si presume sia un lavoratore dipendente regolarmente retribuito. La presunzione pu� essere vinta quando, al di l� di ogni ragionevole dubbio, si riesce a dare la prova che il legame affettivo � paragonabile a quello di un familiare.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 21365/2008, ha stabilito che "ogni attivit� oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la presunzione (di fatto) di onerosit�, basata sui criteri della normalit�, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, pu� essere superata � quando si sostenga la riconducibilit� delle prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuit� della stessa attivit� - solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti".
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