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Data: 01/10/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha stabilito, dopo i precedenti due gradi di giudizio, la responsabilità penale di Annamaria Franzoni, per il delitto ascritto. Tra i diversi passaggi della sentenza, i giudici ermellini affermano la responsabilità penale della Franzoni, una responsabilità valutata ed accertata “per esclusione”, cioè l'esclusione di quelle che potevano essere le responsabilità penali di altri soggetti in ordine al delitto de quo. Infatti, emersa dal complessivo quadro probatorio “ l'assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione “; sussistendo, comunque, “la materiale impossibilità” che questo “estraneo” possa aver agito nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione; ed infine escludendo ogni responsabilità da parte del marito dell'imputata e del figlio D., la Cassazione conclude che “ unica realistica e necessitata alternativa residuale è quella della responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedenti la chiamata dei soccorsi”. La Corte di Cassazione ritorna sul concetto del ragionevole dubbio, ribadendo il principio per cui "il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzato nel comma 1 dell'art. 533 c.p.p., come sostituito dall'art. 51. n. 46/2006. Per esplicare tal principio la Corte ritiene opportuno richiamare l'assunto della sentenza di primo grado (pag. 43) secondo il quale “ il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana “. Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona |
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