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Data: 22/09/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi "Del resto – prosegue la Corte – le Sezioni Unite, nel chiudere la sentenza del 2006, ebbero cura di precisare 'torna opportuno da ultimo rilevare che ove poi tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione'. Ciò significa che era ben chiaro alle Sezioni Unite la differenza tra l'atto autocertificatorio posto in essere dal dipendente e quello, riportabile alla volontà della pubblica amministrazione ed avente funzione di attestazione, posto in essere dal soggetto al quale le amministrazione pubblica affida compiti di controllo del lavoro dei dipendenti. La natura pubblicistica ai fini penali di questo atto non può essere discussa e il comportamento induttivo o concorrente del dipendente pubblico nella sua formazione comporta la corresponsabilità". |
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