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Data: 02/10/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Corte ha infatti affermato che "la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali". "Non è certo richiesto – prosegue la Corte – né al sindaco, né al responsabile dell'Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericolo accertati o comunque segnalati". |
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