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Data: 06/10/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi "Quindi, - ha aggiunto la Corte -, con giudizio di fatto, incensurabile in cassazione in quanto congruamente motivato sulla base dell'analisi degli elementi acquisiti (il cui peso specifico in rapporto al giudizio finale la ricorrente vorrebbe ridiscutere, come non appare consentito in questa sede), la Corte territoriale ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più ricche di quelle di destinazione, anche perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri uffici della società e connotate da non indifferenti occasioni di crescita professionale mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi 'in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente'". Infine la Corte ha precisato che "la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, risultando sufficiente, al fine di sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., che la stessa proponga tali eccezioni nelle difese del giudizio di secondo grado". |
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