Data: 23/10/2008 01:00:00 - Autore: www.miolegale.it
�in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo � legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non � pi� legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, pu� far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli � subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidariet�, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 9/1990). Ne consegue che ....leggi tutto....
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