|
Data: 07/10/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi "Tuttavia – prosegue la Corte – affinché la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 574 c.p., è necessario che il comportamento dell'agente porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro genitore, così da impedirgli l'esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all'affidamento – affidamento de jure che comunque nel caso di specie non vi era ancora stato – rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società". Infine, hanno aggiunto gli Ermellini "dal momento che il delitto di cui all'art. 574 c.p. è plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà del genitore, ma anche quello del figlio a vivere nell'habitat naturale, per integrare il delitto contestato è necessario che l'agente prende con sé il figlio, contro la volontà dell'altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all'altro genitore di esplicare la propria potestà e di sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora". |
|