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Data: 14/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi La Corte Costituzionale (Sent. n. 467/2002) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 L. 289/90 nella parte in cui non consentiva i benefici di legge agli inabili minori di tre anni. I Giudici della Consulta, infatti, rilevando come tale norma non prevede l'applicazione delle provvidenze ivi contenute ai bambini al di sotto dell'età scolare, hanno ritenuto che sussiste una inaccettabile offesa ai principi di solidarietà, uguaglianza, ragionevolezza ed effettività dell'assistenza sociale sanciti dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione. Sul punto è stato altresì precisato che anche l'asilo nido persegue finalità formative, oltre che finalità di sostegno per le famiglie.
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