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Data: 19/10/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Si legge ancora nel decreto che la sottoscrizione � effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d'Italia, di determinati elementi, come l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca, e le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente e che, qualora . la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. Infine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pu� rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle Banche italiane e alle succursali di Banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidit�. Nel decreto legge dello scorso 13 ottobre, sono state poi approvate altre misure al fine di facilitare il finanziamento delle Banche italiane. E' stato quindi stabilito che il MEF pu� effettuare operazioni di scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche. Gli oneri per tali operazioni a carico delle banche sono stabiliti in base alle prevalenti condizioni di mercato. Allo stesso scopo, il MEF pu� rilasciare la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli, stipulate da banche italiane con soggetti privati anche non bancari. |
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