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Data: 18/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 29923/02) ha precisato che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioč dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. Alla stregua di tale principio, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che, in una fattispecie di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito, il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente.
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