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Data: 18/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi![]() Alla stregua di tale principio, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che, in una fattispecie di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito, il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente.
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