Data: 24/10/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 25486/2008) ha stabilito che l'ICI deve essere pagata dal proprietario dell'immobile e ci� anche se questo, in sede di separazione, � stato assegnato all'ex e ai figli. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che �in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di propriet� (anche in parte) dell'altro coniuge non � soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di propriet� ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del dl.lgs. 3� dicembre 1992, n. 504. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicch� in capo al coniuge non � ravvisabile la titolarit� di un diritto di propriet� o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituendo l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile�.
�N� in proposito - aggiunge la Corte � rileva il disposto dell'art. 218 cod. civ., secondo il quale �il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge � soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufrutturario', in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli � inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di propriet� dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva n� da un mandato conferito dal secondo, n� dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218�.
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