Data: 06/11/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26118/2008) ha stabilito che deve risarcire il danno la Pubblica Amministrazione che tarda la notifica degli avvisi Iva o di altri atti da notificare nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che “i giudici di merito hanno eccepibilmente qualificato come mandato ex lege il conferimento – attuato ratione temporis in base all'art. 60 lett. a) del DPR n. 600 del 1973 (preceduto dall'art. 38 del DPR n. 645 del 1958) – da parte dell'Amministrazione finanziaria al Comune di […] (art. 273, quarto comma, R.D. n. 383 del 1934), del compito di procedere tramite i messi municipali alla notificazione dell'avviso tributario di rettifica nonché escluso che tale iniziativa potesse sostanziarsi in un rapporto diretto tra l'amministrazione pubblica e i messi comunali, per essere questi dipendenti dell'ente locale e, quindi, per avere agito, anche nell'esecuzione del compito in questione, in adempimento degli obblighi derivanti dal loro rapporto di impiego con il Comune”.
La Corte ha quindi chiarito che vertendosi “in tema di responsabilità contrattuale, irreprensibilmente la Corte territoriale appare avere ritenuto non solo il Comune inadempiente all'incarico ricevuto e, quindi, tenuto a risarcire il danno subito dall'Amministrazione finanziaria, ma anche che quest'ultima tramite presunzioni aveva fornito, come era suo onere, la prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio sofferto”.
Gli Ermellini hanno poi precisato che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito di valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità”.
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