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Data: 07/11/2008 08:00:00 - Autore: Cristina Matricardi La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 40594/2008) ha stabilito che non possono nulla nei confronti della Pubblica Amministrazione, i residenti che lamentano una strada troppo stretta e che chiedono invano l'allargamento della strada al fine di agevolare il transito pedonale. I Giudici di Piazza Cavour, nel caso in esame, hanno infatti precisato che “ineccepibilmente il g.i.p. nolano è pervenuto ad escludere l'esistenza in capo al ricorrente di una posizione giuridica qualificata legittimante la sua veste di persona offesa dal reato di ritardo o omessa giustificazione dello stesso nel compimento di atti di ufficio. Non sottacendosi che –per quel che si evince dalla denuncia iniziale e dall'opposizione all'archiviazione dello stesso […], il Comune di […] non è rimasto inerte, ma ha approvato nel 2006 un progetto esecutivo di sistemazione della strada interessata dalle lamentele del denunciante, correttamente la posizione del ricorrente è stata ritenuta priva delle connotazioni giuridiche che le consentono di trascendere un mero interesse civico o di fatto per assurgere a connotazioni di vero e proprio diritto soggettivo o interesse legittimo azionabili nei confronti della pubblica amministrazione, soltanto a siffatte specifiche posizioni potendosi annettere rilevanza agli effetti di cui all'art. 328 co. 2 cp. Coerentemente, quindi, a fornte della sola eventuale configurabilità nel caso denunciato dal ricorrente della fattispecie di cui all'art. 328 co. 1 cp (fattispecie avente natura di reato monoffensivo) il decidente g.i.p. ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'archiviazione del […] per difetto della sua qualità di persona offesa ed ha disposto l'archiviazione del procedimento de plano, senza procedere alla fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409 co. 2 cpp, come puntualizzato da un ormai consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità”. |
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