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Data: 10/11/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Nel caso di specie, la Corte ha anche aggiunto che “è di tutta evidenza, dunque, che, se la prima motivazione fosse (contrariamente a quanto denunziato col ricorso) immune da vizi logici, il secondo apparato motivazionale sarebbe del tutto irrilevante ai fini del controllo di legittimità. Tale in realtà è il caso in esame, atteso che il giudicante ha posto in rilievo: 1) che la […] si recò all'ufficio postale per incassare il sussidio, in quanto destinataria di una lettera fattale recapitare per iniziativa del Governo, risultando ella aver recentemente partorito, 2) che l'imputata si limitò a compilare un modulo prestampato, riempiendolo con le sue generalità (e sottoscrivendolo), 3) che ella presentò il modulo unitamente a suo documento di identità, dal quale risultava essere cittadini non italiana”. Con questa decisione la Corte ha confermato l'assoluzione nei confronti una rumena che aveva incassato il bonus (iniziativa del governo) per la nascita di un figlio. |
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