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Data: 13/11/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi Nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che “l'incolpazione disciplinare non ha riguardato esclusivamente il singolo episodio relativo alla trattazione della pratica di risarcimento dei danni senza mandato della parte danneggiata, ma più in generale i rapporti tra l'agenzia […] e l'avv. […], come emerge dalla circostanza che è stato contestato al professionista di avere lo studio professionale e l'utenza telefonica in comune con la predetta agenzia” e che “il Consiglio nazionale forense ha fornito una motivazione adeguata e corretta dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di intermediazione, osservando che l'esistenza di fatture per determinati importi versati dall'incolpato all'agenzia non era rilevante a fronte dell'esistenza del rapporto tra l'avv. […] e l'agenzia stessa che era comunque provata e risalente nel tempo; l'invio di documentazione da parte dell'esponente non provava l'esistenza del mandato e la diversità di accesso ai locali occupati dall'agenzia e dal professionista era irrilevante a fronte della prova del suddetto rapporto”. |
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