Data: 14/11/2008 08:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26590/2008) ha stabilito che il lavoratore ingiustamente licenziato non ha diritto al danno morale a meno che le modalit� dell'interruzione del rapporto, da parte dell'azienda, non siano state ingiuriose e tali da ledere, di fronte ai colleghi, l'immagine di chi ha perso il posto. In particolare la Corte ha precisato che �il principio dell'ingiuriosit� del licenziamento non consiste nella contestazione di un fatto lesivo del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore), bens� nella forma del provvedimento e nella pubblicit� che gli venga eventualmente data, n� consiste nel mero difetto di giustificazione o nella genericit� della contestazione, essendo sempre necessaria la prova che il licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarit�, sia lesivo della dignit� e dell'onore del lavoratore. Inoltre, il licenziamento ingiustificato o non motivato � illegittimo e produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non per questo � anche ingiurioso, onde il lavoratore non pu� pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato�.
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