Data: 17/11/2008 01:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 26681/2008) ha stabilito che l'applicazione dell'Irap non pu� scattare automaticamente per la semplice circostanza che un avvocato (o altro professionista) guadagni molto. L'esistenza di un reddito alto, pertanto, da solo, non pu� essere considerato indice di una struttura alle spalle e/o di collaboratori esterni. La Corte ha precisato che �alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/2001, l'attivit� di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attivit� autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimit� se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilit� altrui, eserciti l'attivit� di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit� autoorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che � onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.
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