Data: 25/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16934/02, ha stabilito che al fine di accertare l'esistenza e la tempestivit� della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati che emergono dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui � avvenuta e della persona cui il plico � stato consegnato.
Di conseguenza, precisano i Giudici della Corte, la mancata allegazione della predetta ricevuta comporta l'inesistenza della notificazione stessa.

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