Data: 23/12/2008 - Autore: www.miolegale.it
In tema di servizi di investimento il rapporto tra intermediario finanziario ed investitore non qualificato – nella fattispecie il privato cittadino – ovvero tutti i soggetti non ricompresi in una delle speciali categorie di investitori cd. “istituzionali” menzionate nei regolamenti CONSOB (in precedenza Delib. n. 11522/1998, art. 31, comma 2 ed attualmente, nella vigenza della Delib. n. 16190/2007, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 26) deve essere improntato a regole di chiarezza ed informazione in merito all'adeguatezza di ogni singola operazione posta in essere particolarmente stringenti. Non è sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari a garantire il fatto che la singola operazione sia adeguata in relazione al profilo dell'investitore ovvero avuto conto delle caratteristiche personali, della situazione finanziaria del complessiva del cliente nonché della sua propensione al rischio. Occorre che specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso alla singola operazione siano state fornite all'investitore, sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario (come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento) sia....leggi tutto....
Tutte le notizie