Data: 23/12/2008 08:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Come � noto, l'indirizzo sin qui seguito dall'INAIL � stato quello di ritenere soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societ�, anche di fatto, addetti ad attivit� non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri. In quest'ultima ipotesi, veniva ritenuta necessaria e sufficiente l'esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale identificato nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la societ� di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi. Tale indirizzo estensivo in tema di obbligo assicurativo era conforme a quello seguito dalla giurisprudenza che, tuttavia, esigeva, anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che le attivit� manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della societ� venissero svolte �con carattere di professionalit�, sistematicit� ed abitualit�� e non gi� con �interventi occasionali ed eccezionali�.
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