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Data: 28/12/2008 08:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it Ad integrazione delle indicazioni gia' fornite con direttive del 21 marzo 2007, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni per quanto attiene alle opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto da parte di un lavoratore che gia' abbia effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbia attivato un nuovo rapporto di lavoro. In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro e' tenuto in primo luogo a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore. A tal fine dovra' farsi rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile. Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.... |
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