Data: 01/01/2009 08:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Il comma 6, art. 21, legge 23 luglio 1991, n.223 fino al 31 12 2007 ha previsto che agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamit� o avversit� atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, � riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Il beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali � esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversit�.Il Ministero competente ha precisato che la condizione si realizza anche nei confronti dei lavoratori che hanno lavorato presso aziende colpite da calamit�. Si evidenzia che il D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, all'art. 6, ha disposto che le Regioni �delimitino� i territori nel caso in cui le aziende abbiano diritto alle provvidenze �compensative� previste dal medesimo D.lgs. e che il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalit� delle calamit� naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze a base della richiesta.
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