Data: 04/01/2009 08:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Trasferimento di imprese – Art. 4, n. .2 – Modifica sostanziale delle condizioni di lavoro in caso di trasferimento – Contratto collettivoRisoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoratore – Risoluzione considerata imputabile al datore di lavoro – Conseguenze – Indennizzo economico a carico del datore di lavoro. La sig.ra Juuri ha lavorato dal 5 aprile 1994 in qualità di dipendente della Rautaruukki Oyj (in prosieguo: la «Rautaruukki») presso la mensa aziendale a Hämeenlinna. Al suo rapporto di lavoro è stato applicato il contratto collettivo di lavoro del settore metallurgico. Il 31 gennaio 2003, ultimo giorno di validità del contratto collettivo in parola, tra la Rautaruukki e l'Amica ha avuto luogo un trasferimento d'impresa riguardante l'unità di ristorazione di Hämeenlinna. L'Amica ha informato la sig.ra Juuri che, a partire dal 1° febbraio 2003, al suo rapporto di lavoro sarebbe stato applicato il contratto collettivo di lavoro del settore alberghiero e della ristorazione, vincolante per l'Amica. La sig.ra Juuri ha tuttavia richiesto che, per quanto la riguardava, continuasse ad esserle applicato il contratto dei metallurgici. Poiché l'Amica ha opposto un rifiuto, il 19 febbraio 2003 la sig.ra Juuri ha risolto il suo contratto di lavoro, con effetto immediato. La sig.ra Juuri ha quindi proposto ricorso dinanzi all'Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki), nell'ambito del quale ella ha sollecitato il versamento da parte dell'Amica di un'indennità di preavviso pari a quattro mensilità di salario, un'indennità compensativa delle ferie per il periodo di preavviso, nonché un indennizzo pari a quattordici mensilità di salario per risoluzione illegittima del contratto di lavoro. ...
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