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Data: 06/01/2009 09:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (Supplemento ordinario n.196) è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. L'art.20 co. 10 della citata legge n.133/2008, ha stabilito che per gli aventi diritto all'assegno sociale, disciplinato dall'articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, a decorrere dall'1.1.2009, sia necessario l'ulteriore requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Come è noto, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995, n. 335, hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge (circolari n. 303 del 14.12.1995 e n. 208 del 24 11.2006). Sono equiparati ai cittadini italiani.... |
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