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Data: 13/12/2008 - Autore: www.laprevidenza.it Con sentenza n. 456 del 2002 il Tribunale di Trapani condannava la s.p.a. Banca Nuova a pagare all'ex dipendente M. B. la somma di euro 1.721,52 a titolo di risarcimento del danno per l'omesso rilascio della certificazione dell'attività da lui svolta in qualità di addetto al servizio di investimento. Con ricorso del 22-11-2002 proponeva appello la Banca Nuova deducendo: che il primo giudice aveva ignorato il contenuto del contratto stipulato tra le parti che non prevedeva che tra i compiti dell'appellato vi fosse anche il collocamento dei titoli (attività neppure provata in concreto dal B.); che il Tribunale aveva illegittimamente fatto ricorso al potere equitativo al fine di quantificare il danno lamentato dal B. non considerando che tale valutazione è consentita solo per la prova della entità del danno ma non anche per la sua sussistenza, il cui onere incombe sul danneggiato. Con altra sentenza, non definitiva, n. 487 del 2003 il Tribunale di Trapani dichiarava che la s.p.a. Banca Nuova non aveva adempiuto con correttezza alle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro stipulato con il B. “non provvedendo alla costituzione della rete di promotori finanziari per la cui realizzazione il B. era stato assunto e, comunque, ostacolando le iniziative del ricorrente” e rigettava “le domande di risarcimento del danno formulate dal ricorrente in relazione ai profili diversi del danno alla salute e del danno alla vita di relazione”. Con ricorso del 3-10-2003 la Banca proponeva appello avverso la detta sentenza non definitiva deducendo che il primo giudice “aveva travisato l'oggetto dell'obbligazione stipulata tra le parti”, sia perché l'asserito obbligo non era stato assunto, sia perché la costituzione di una rete di promotori finanziari rientrava tra le scelte di politica aziendale ed economica |
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