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Data: 16/12/2008 08:45:00 - Autore: Roberto Cataldi Tempi più difficili per chi tradisce! D'ora in avanti infatti il coniuge infedele dovrà stare particolarmente attento a tenere nascosta la sua relazione adulterina. La Corte di Cassazione infatti considera più grave il tradimento di chi lo fa pubblicamente rispetto a chi tradisce di nascosto. Il presidente nazionale dell'Associazione Matrimonialisti italiani, Avv. Gassani, commentando la sentenza con la quale la Cassazione ha confermato il provvedimento della Corte di Appello di Ancona che ha negato il diritto all'assegno di mantenimento ad un'ex moglie che non si preoccupò di nascondere la sua relazione extraconiugale ha dichiarato: 'Negli ultimi anni l'infedelta' coniugale e' stata interpretata dalla giurisprudenza con minore severità in quanto essa, di per se' non e' stata considerata automaticamente motivo di addebito della separazione (con conseguente perdita del diritto al mantenimento). Oggi la Suprema Corte, confermando il provvedimento della Corte di Appello di Ancona ha ribadito il concetto che una infedelta' coniugale può configurarsi come un vero e proprio illecito se essa e' la causa della crisi coniugale o se viene ostentata in pubblico, producendo offesa al decoro ed all'onore del coniuge tradito. Il danno all'immagine di chi subisce il tradimento e' considerato, quindi, più grave del fatto in se [...] In Italia nel 50% dei casi le infedelta' coniugali non sono sanzionate dai giudici specie quando gli avvocati riescono a dimostrare che esse sono solo la conseguenza e non già la causa della fine del matrimonio” In sostanza spiega Gassani per la legge è più grave flirtare in pubblico piuttosto che tradire di nascosto ma si deve considerare che le infedelta' coniugali “non sono più la prima ragione delle separazioni in Italia. La prima ragione e' quella legata alle incompatibilità di carattere tra i coniugi. Tuttavia emerge un dato che riguarda l'aumento degli incarichi ad investigatori privati finalizzati a portare agli avvocati le prove dell'infedelta' coniugale della controparte da utilizzare nel processo'. |
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