Data: 17/12/2008 08:05:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 29146/2008) ha stabilito che per i consulenti fiscali e per i piccoli professionisti, far scattare l'Irap, basta semplicemente l'esistenza di un solo collaboratore. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d. P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della ‘autonoma organizzazione', il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.
Tutte le notizie