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Data: 20/12/2008 09:00:00 - Autore: Roberto Cataldi La Corte di Cassazione richiama l'attenzione del personale dell'amministrazione penitenziaria a salvaguardare il senso di umanità e di dignita' della persona nei confronti dei detenuti ed invita a non disporre ispezioni corporali con troppa disinvoltura, perchè occorre che vi siano "effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna". Le ispezioni, spiega Piazza cavour, sono invasive della sfera personale dell'inidividuo ed è per questo che vanno disposte solo se davvero necessarie. E il principio vale per tutti, quindi anche per chi è nel regime del carcere duro. E' stata la prima sezione penale della Corte a stabilire questi pricipi prendendo in esame il caso di un detenuto che veniva costretto a denudarsi e a fare flessioni sulle gambe, ogni volta che doveva avere un collloquio con il suo avvocato. Secondo il Tribunale di sorveglianza il caso non doveva considerarsi illegittimo perchè le ispezioni corporali erano state disposte sulla base del regolamento inerno dell'istituto carcerario ed erano comunque necessarie per evitare che durante il colloquio con il difensore (che avveniva senza il vetro divisorio) potessero essere veicolati oggetti non riscontrabili con una perquisione ordinaria. L'orientamento della Corte è stato diametralmente opposto ed il caso è stato rinviato al magistrato di sorveglianza. Nella sentenza si sottolinea che i denunciati atti di ispezione corporale, significativamente invasivi della sfera personale dell'individuo, non risultano motivatamente ancorati ad un criterio ragionevole ed obiettivamente verificabile di effettiva necessita' e proporzione in riferimento al caso in esame. L'ispezione corporale, spiega la Corte, attuata con le modalita' del 'denudamento', anziche' con l'ordinaria perquisizione personale, puo' essere legittimamente disposta ed eseguita solo "quando sia motivatamente sorretta da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto o alla pericolosita' dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano, nella specie, la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata". Non bastano dunque, spiegano gli Ermellini, "astratte esigenze di sicurezza" per legittimare queste ispezioni. |
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