Data: 29/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi
Il datore di lavoro che intende trasferire ad altra sede un suo dipendente deve adottare un provvedimento che sia adeguatamente giustificato secondo le previsioni dell'art. 2103 del codice civile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza 18209 del 20 dicembre 2002) precisando che in mancanza si determina una nullità del provvedimento stesso e la condotta del datore di lavoro può costituire un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (articolo 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti.
La Corte, inoltre, chiarisce che non esiste nessuna presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali, tale da imporre l'ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio.

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