|
Data: 31/01/2003 - Autore: Roberto Cataldi La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18091/2002) è intervenuta in materia di diritto condominiale, precisando che, relativamente alle parti comuni di un immobile in condominio, con il termine edificio si deve intendere l'intero manufatto, dalle fondamenta al tetto, inclusi, quindi, anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta stesse. Quando si parla del suolo su cui sorge l'edificio, si fa invece riferimento porzione di terreno su cui viene ad insistere l'intero fabbricato e, più specificamente, la parte inferiore di esso. Alla stregua di questa precisazione, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che i condomini sono comproprietari non della superficie a livello di campagna che a causa della costruzione del fabbricato è venuta a mancare, bensì dell'area di terreno sita in profondità, sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato, sulla quale posano le fondamenta dell'immobile.
|
|