Data: 31/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi
In materia di comunione e condominio, l'art. 1117 c.c. non annovera il sottotetto tra le parti comuni dell'edificio. Sul punto è intervenuta ora una sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18091/02), la quale ha precisato che l'appartenenza del sottotetto si determina in base al titolo ed in mancanza in base alla funzione cui esso è destinato in concreto.
Di conseguenza, se il sottotetto è costituito da un vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano, esso deve essere considerato pertinenza di quest'ultimo e dunque di proprietà esclusiva del relativo proprietario. Se invece si tratta di vano utilizzabile anche solo potenzialmente per gli usi comuni, allora deve essere annoverato tra le parti comuni. La Corte infatti precisa che in tal caso si deve applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma citata, che opera in tutti i casi in cui, nel silenzio del titolo, il bene sia, per le sue caratteristiche, suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi.

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