Data: 07/01/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
�Diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale�. Questo, uno dei tanti consigli disponibili sul sito www.consumatori.it per poter acquistare a prezzi convenienti evitando le fregature. In tutta Italia, infatti, sono cominciati i saldi di fine stagione. La materia viene disciplinata dal Decreto legislativo n. 114 del 1998, �Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59� ha modificato la precedente disciplina. L'Associazione Nazionale dei Consumatori invita quindi tutti gli interessati alla massima attenzione nell'acquisto in questi periodi, a �preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli pi� seri e, generalmente, i pi� convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe)�, come si legge in uno dei tanti consigli che l'associazione fornisce agli acquirenti. Per quanto riguarda la normativa, in particolare, � l'art. 15 del decreto legislativo a disciplinare tutte le modalit� di �vendite straordinarie� come, ad esempio, i saldi di fine stagione in cui �l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti�(art.15, d.lgs.114/1998, comma 1). Tra le vendite straordinarie, i saldi di fine stagione, come disposto dal terzo comma dello stesso articolo, �riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo�. Sono le regioni, i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio a disciplinare �le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione� (art.15, comma 6). La normativa disciplina inoltre l'intervento sostitutivo del Governo, �qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni� (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cd. �legge Bassanini�).
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