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Data: 07/01/2009 09:00:00 - Autore: Luisa Foti “Diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale”. Questo, uno dei tanti consigli disponibili sul sito www.consumatori.it per poter acquistare a prezzi convenienti evitando le fregature. In tutta Italia, infatti, sono cominciati i saldi di fine stagione. La materia viene disciplinata dal Decreto legislativo n. 114 del 1998, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ha modificato la precedente disciplina. L'Associazione Nazionale dei Consumatori invita quindi tutti gli interessati alla massima attenzione nell'acquisto in questi periodi, a “preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più seri e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi (per esempio, pochi numeri dello stesso tipo di scarpe)”, come si legge in uno dei tanti consigli che l'associazione fornisce agli acquirenti. Per quanto riguarda la normativa, in particolare, è l'art. 15 del decreto legislativo a disciplinare tutte le modalità di “vendite straordinarie” come, ad esempio, i saldi di fine stagione in cui “l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”(art.15, d.lgs.114/1998, comma 1). Tra le vendite straordinarie, i saldi di fine stagione, come disposto dal terzo comma dello stesso articolo, “riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”. Sono le regioni, i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio a disciplinare “le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione” (art.15, comma 6). La normativa disciplina inoltre l'intervento sostitutivo del Governo, “qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni” (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cd. “legge Bassanini”). |
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